Diritto Costituzionale

Lo Studio offre consulenza e assistenza in tutti i settori del diritto costituzionale, di cui il Prof. Avv. Alfonso Celotto è profondo conoscitore, in quanto titolare della relativa cattedra, nella qualità di Ordinario, presso l’Università degli Studi Roma Tre.

Lo Studio, in particolare, può vantare una consolidata esperienza nella trattazione di cause dinanzi alla Consulta, tanto in relazione alle questioni di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi di forza di legge dello Stato e delle Regioni, quanto in materia di conflitti, interorganici e intersoggettivi.

Anche in ragione dell’esperienza maturata dal Prof. Avv. Alfonso Celotto in qualità di Capo di gabinetto del Ministero per la coesione territoriale, lo Studio presta consulenza e assistenza sulle tematiche inerenti ai fondi europei, sui rapporti fra Amministrazioni, nonché sulle relazioni intercorrenti fra Enti pubblici e privati, con particolare riferimento alle autonomie locali e regionali.

I professionisti dello Studio assicurano anche assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia di diritti della persona, anche in relazione ai profili di tutela della privacy e di protezione dei dati personali, con particolare riguardo agli sviluppi delle nuove tecnologie e delle forme di intelligenza artificiale.

ASSISTENZA QUALIFICATA

La specifica preparazione del titolare sui temi riguardanti la burocrazia e la legislazione, consolidata anche grazie all’esperienza dallo stesso maturata in qualità di Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero della semplificazione normativa e del Ministero delle politiche europee, consente, inoltre, allo Studio di offrire assistenza qualificata su temi vertenti in materia di atti normativi statali e regionali, anche sotto il profilo dei rapporti che intercorrono tra tali atti e le fonti di diritto dell’Unione europea.

ASSISTENZA GIUDIZIALE

Lo Studio garantisce, infine, qualificata assistenza giudiziale dinanzi agli organismi contenziosi degli organi costituzionali per i quali vige la regola dell’autodichia.